1. A pena di nullità il patto civile non può essere sottoscritto:
a) se uno o entrambi i contraenti è vincolato da un precedente matrimonio, salvo che sia intervenuta la cessazione degli effetti civili, o da un altro patto civile;
b) se sussistono i vincoli di parentela di cui all'articolo 87 del codice civile;
c) se sussistono le cause di cui agli articoli 85 e 88 del codice civile.