Art. 5.
(Cause di impedimento della certificazione del patto civile).

      1. A pena di nullità il patto civile non può essere sottoscritto:

          a) se uno o entrambi i contraenti è vincolato da un precedente matrimonio, salvo che sia intervenuta la cessazione degli effetti civili, o da un altro patto civile;

          b) se sussistono i vincoli di parentela di cui all'articolo 87 del codice civile;

          c) se sussistono le cause di cui agli articoli 85 e 88 del codice civile.